FEDERAZIONESANITA' CONFCOOPERATIVE

LA FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DI MEDICI, FARMACEUTICHE, MUTUE E SPECIALIZZAZIONE SANITARIA



24 aprile 2012

Applicabilità IVA alle prestazioni rese da società cooperative costituite fra esercenti l’attività sanitaria 


Finalmente la consulenza giuridica che convalida l’applicabilità dell’esenzione Iva alle società cooperative di medici di medicina generale.

E' con grande favore che accogliamo la consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate- commenta Giusepe Milanese, Presidente di FederazioneSanità, che finalmente risolve molti dubbi e dà adeguata soluzione ad  istanze sollevate dalle cooperative di medici associate e dai consorzi di società di mutuo soccorso.

Su impulso della Federazione – prosegue Milanese – lo scorso anno il Servizio legale di Confcooperative ha inviato un quesito argomentato all’Agenzia delle Entrate per chiarire l’applicabilità dell’IVA alle prestazioni rese da società cooperative costituite fra esercenti l’attività sanitaria.

Il risultato di tale interlocuzione districa finalmente oggi un annoso problema delle cooperative di medici e dà conto del lavoro di promozione e tutela che la Federazione sta promuovendo per le cooperative sanitarie dalla sua costituzione, anche con l’obiettivo di favorire la semplificazione e la corretta interpretazione della complessa normativa che spesso ne ostacola lo sviluppo.

Rinviando per un’analisi di dettaglio a quanto chiarito dalla suddetta consulenza, si vuole richiamare in particolare l’attenzione su talune precisazioni ivi contenute e che in sintesi prevedono che l’esenzione IVA di cui all’art. 10, c. 2, del DPR 633/1972:

1.     trova applicazione anche nei confronti di società cooperative costituite fra esercenti l’attività sanitaria, benché non siano configurabili quali “società cooperative con funzioni consortili” in senso stretto, in quanto i loro soci, non essendo imprenditori, non possono costituire un soggetto di tipo consortile;
2.     si applica anche a “strutture associative” fra persone che non sono “soggetti passivi IVA”, e dunque anche alle società cooperative costituite fra società di mutuo soccorso.

Data l’importanza della materia trattata e la portata in ordine all’applicazione  pratica dell’interpretazione suddetta per le cooperative e società di mutuo soccorso associate, la materia sarà approfondita in diversi seminari sul territorio che la Federazione sta organizzando.

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