L’esenzione vale sia per le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia e sia per le prestazioni effettuate dalla farmacia.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 128 del 20 dicembre 2011 ha riconosciuto l’esenzione IVA (di cui all’articolo 10, n.18 del Dpr 633/1972) alle prestazioni rese dalle farmacie nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione della persona ed effettuate da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) prestatori abilitati all’esercizio della professione, indipendentemente dalla formula giuridica rivestita.
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22 dicembre 2011
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